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[1]I Comuni cui appartengono le localita' da determinarsi a norma dell'art. 1°, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, anche nell'interesse degl'Istituti di beneficenza e di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi, per la spesa a carico loro e degli enti stessi, i mezzi strettamente necessari per riparare ai danni del terremoto.

[2]Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralita' costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato, che paghera' la meta' degl'interessi.

[3]Il concorso dello Stato sara' iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;761~art5 · fonte del testo

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