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[1]E'data facolta' al Governo di rendere con decreto Reale, in tutto od in parte, obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifizi pubblici e privati nelle localita' della provincia di Catania, che verranno determinate in seguito ad appositi studi, le norme tecniche ed igieniche prescritte con le relative sanzioni dagli articoli 185 a 237 del ripetuto testo unico.
[2]Con lo stesso o con altro decreto Reale, potranno essere stabilite le zone sulle quali si ritenesse necessario vietare le ricostruzioni o le nuove costruzioni.
Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
