Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E'data facolta' al Governo di rendere con decreto Reale, in tutto od in parte, obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifizi pubblici e privati nelle localita' della provincia di Catania, che verranno determinate in seguito ad appositi studi, le norme tecniche ed igieniche prescritte con le relative sanzioni dagli articoli 185 a 237 del ripetuto testo unico.

[2]Con lo stesso o con altro decreto Reale, potranno essere stabilite le zone sulle quali si ritenesse necessario vietare le ricostruzioni o le nuove costruzioni.

Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;761~art4 · fonte del testo

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