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[1]Per le espropriazioni e per le occupazioni temporanee occorrenti per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1, si seguira' la procedura stabilita dal testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, numero 1261.
[2]Alla liquidazione delle relative indennita' e di quelle dipendenti da eventuali danni occasionati dai lavori medesimi, in caso di mancata accettazione della somma offerta dall'Amministrazione, provvedera' un Collegio arbitrale sedente a Catania, composto di tre membri, di cui uno magistrato con grado di consigliere di appello od equiparato, nominato dal ministro guardasigilli con le funzioni di presidente, e gli altri due ingegneri, nominati l'uno dal ministro dei lavori pubblici, l'altro dal Consiglio provinciale.
[3]Ciascuna delle dette autorita', oltre all'arbitro ordinario, nominera' un supplente.
[4]Contro le sentenze di questo Collegio arbitrale e' ammesso appello innanzi al Collegio arbitrale di secondo grado istituito a Roma ai sensi dell'art. 151 del citato testo unico, restando applicabile, per il ricorso in Cassazione, il disposto del successivo art. 154.
[5]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 marzo 1941, n. 209
4la L. 14 marzo 1941, n. 209 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge e' soppresso il Collegio arbitrale di primo grado di Catania, previsto dall'art. 3 della L. 19 luglio 1914, n. 761.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
