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[1]I lavori di cui all'articolo precedente sono dichiarati di pubblica utilita' e ad essi sono applicabili le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 171 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.
[2]L'approvazione di progetti importanti una spesa non superiore a L. 200.000 e' data dall'ispettore superiore del genio civile residente a Messina, il quale esercita per tali lavori le attribuzioni d'ispettore di compartimento, che gli sono affidate per tutte le opere dipendenti dal terremoto nelle Provincie calabresi ed in quella di Messina, a norma del R. decreto 4 gennaio 1914, n. 145.
[3]L'approvazione dei progetti il cui importo superi le L. 200.000 e' data dal Ministero dei lavori pubblici, udito il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 173 del citato testo unico.
Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
