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Per facilitare ai danneggiati dall'eruzione dell'Etna del settembre 1911, la ricostituzione delle loro proprieta' distrutte mediante i mutui ed i sussidi di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 21 dicembre 1911, ed all'art. 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772, si consente che ove nella proprieta' distrutta fosse esistita qualche casa, potranno i danneggiati medesimi impiegare il sussidio od il mutuo anche nella semplice costruzione di case di abitazione che siano riconosciute dal genio civile rispondenti alle esigenze sismiche locali ed ai precetti dell'igiene edilizia.

Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 9 agosto 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;761~art18 · fonte del testo

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