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[1]Per gli edifici urbani dei Comuni danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 che siano rovinati in tutto od in massima parte e per quelli divenuti in tutto od in massima parte inabitabili od inservibili per necessita' di straordinarie riparazioni, e' concesso lo sgravio definitivo dell'imposta dal giorno della distruzione totale o parziale o della inabitabilita' o inservibilita' dei medesimi.
[2]A favore dei proprietari dei fabbricati urbani non distrutti, ne' resi inabitabili od inservibili, ma che hanno subita una diminuzione del valore locativo a causa del terremoto nella misura di almeno un decimo, verra' eseguita d'ufficio la revisione parziale del reddito con effetto dall'epoca suindicata.
Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
