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Ai fondi, che per causa del terremoto abbiano perduta la attivita' produttiva, sara' concesso il discarico del relativo estimo dal catasto con effetto dal giorno del disastro ai termini dell'art. 24 del vigente testo unico sulla conservazione dei catasti, del 4 luglio 1897, n. 276.
Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
