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[1]In luogo del contributo diretto o del mutuo di favore ed in corrispondenza della meta' della spesa occorrente per la ricostruzione o riparazione, il Governo potra' cedere in proprieta' ai privati danneggiati i ricoveri stabili di cui all'art. 1, lettera b).
[2]Gli altri ricoveri stabili e provvisori potranno essere ceduti gratuitamente ai Comuni assieme alle aree stradali circostanti che fossero state espropriate dal Governo, con le modalita' e con gli obblighi da stabilirsi con decreto Reale.
Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
