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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910.
[7]La data 30 giugno 1908, indicata negli articoli 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1906, n. 260, e' sostituita dalla data 30 giugno 1910; restano inalterate tutte le altre date, nonche' tutte le disposizioni contenute negli articoli medesimi, salvo quanto e' detto nel comma seguente.
[8]Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910. Sono applicabili a ciascuno di questi esercizi le disposizioni stabilite per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 dall'art. 3, comma 2° e 3°, della legge 28 giugno 1906, n. 260; mentre la disposizione del comma 4° dell'articolo stesso, anziche' ai residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1907-1908, si intendera' riferibile ai residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio finanziario 1909-910.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 16 giugno 1907.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]C. MIRABELLO. P. CARCANO. SCHANZER. COCCO-ORTU. LACAVA.
[13]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 26 giugno 1907 al 1 luglio 1911
