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Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
