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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici potranno essere aggiunte all'elenco 3°, annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881, n. 333, le strade da costruirsi a cura delle provincie di Grosseto e di Pisa (limitatamente, al circondario di Volterra) che verranno riconosciute di speciale importanza anche nei riguardi della bonifica idraulica ed agraria della maremma toscana.
[7]La quota di spesa a carico dello Stato nella misura stabilita dell'art. 4 delle legge stessa, non potra' eccedere la somma di L. 3 milioni, ed ai relativi pagamenti in rate annuali di L. 300.000 sara' provveduto coi fondi del capitolo 129 dello stato di previsione delle spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio, finanziario, 1915-916 e dei capitoli, corrispondenti esercizi successivi.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 aprile 1915.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]CIUFFELLI - CARCANO.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 29 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
