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[1]L'anticipazione di cui al precedente articolo e' estinguibile in quindici annualita' uguali posticipate, di lire 184,379.26 ciascuna, comprendente capitale ed interesse al saggio del 4 per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1912 al 1926.
[2]Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1911, sara' corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.
[3]La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualita' e gli anzidetti interessi sara' inscritta con decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi a cominciare dall'esercizio 1911-912.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 27 aprile 1911.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Calissano - Tedesco.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 11 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
