Art. 1
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[1]Gli articoli 4 e 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse postali di risparmio sono modificati nel seguente modo:
[2]Art. 4. - I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira.
[3]Art. 6. - Le somme versate in eccedenza alle lire quattromila non produrranno interesse.
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
