Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alla somma complessiva di spese effettive consolidate risultanti dalle disposizioni in vigore e da quelle dell'articolo precedente sono aggiunte, nella parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina, le seguenti maggiori assegnazioni necessarie per il rimborso della spesa per le pensioni, l'aumento graduale del corpo Reale equipaggi, gli armamenti navali, i combustibili ed i materiali di consumo, il maggior costo dei viveri, il servizio ospedaliero, le difese costiere, le spese generali dei Regi arsenali, le mercedi e le spese varie del personale lavorante, il consumo di munizioni ed i trasporti di materiali e di personale:
[2]Esercizio 1910-911... L. 4,800,000 » 1911-912... » 7,000,000 » 1912-913... » 9,000,000 » 1913-914... » 9,600,000 » 1914-915... » 10,700,000 » 1915-916... » 11,000,000 » 1916-917... » 11,000,000 » 1917-918... » 11,000,000 Le maggiori assegnazioni dell'esercizio 1910-1911 saranno inscritte nel relativo stato di previsione della spesa con decreto del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 5 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
