Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il periodo previsto dall'art. 4 della legge 27 giugno 1909, n. 384, e' prolungato per un biennio, con l'aggiunta dello stanziamento di L. 80,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1916-917 e 1917-918.
[2]I singoli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge suddetta ed al precedente capoverso, saranno attribuiti per L. 60,000,000 alla parte ordinaria di ciascun bilancio, e per la rimanente somma alla parte straordinaria.
[3]Agli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria e' portato l'aumento di L. 20,000,000 per l'esercizio 1910-911, di L. 10,000,000 per l'esercizio 1911-912, di L. 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1912-913 al 1914-915, e di L. 15,000,000 per ciascuno dei tre esercizi successivi.
[4]Qualora negli esercizi dal 1911-912 al 1914-915 vengano a maturazione pagamenti in somme superiori a quelle stanziate nella parte straordinaria, il ministro del tesoro e' autorizzato a far fronte alle eccedenze, entro il limite delle assegnazioni straordinarie degli ultimi tre esercizi del periodo sopra indicato, e per una somma annua non maggiore di L. 30,000,000, valendosi dei mezzi di tesoreria autorizzati dalle vigenti leggi.
Testo in vigore dal 5 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
