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[1]I marescialli di reggimento sono nominati marescialli di 1ª classe.
[2]I marescialli di battaglione che contino almeno 14 anni di servizio saranno nominati marescialli di 1ª classe. Quelli che non contino tale anzianita' saranno nominati marescialli di 2ª classe e conseguiranno il passaggio alla prima allorche' l'avranno raggiunta o anche prima di raggiungerla quando siano trascorsi quattro anni dalla data in cui ebbe luogo la loro promozione a maresciallo di battaglione.
[3]I marescialli di compagnia che contino almeno 10 anni di servizio saranno nominati di 2ª classe. Gli altri saranno nominati marescialli di 3ª classe e conseguiranno il passaggio alla 2ª classe al compimento del decimo anno di servizio.
Testo in vigore dal 6 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
