Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo e' autorizzato a dare con decreto Reale le disposizioni transitorie e tutte le altre necessario per la completa esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 marzo 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Ronchetti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 15 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
