Art. 3
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare con decreto Reale le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente 1egge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 marzo 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Orlando.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
