Art. 1
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[1]La zona di territorio ceduta dal comune di Greco Milanese con Pratocentenaro al comune di Milano, in virtu' della Convenzione 21 novembre 1902 approvata con la legge 9 giugno 1904, n. 248, e' aggregata rispettivamente ai mandamenti VI e VII della citta' di Milano, in base alla ripartizione stabilita nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente legge.
[2]La zona di territorio ceduta dal comune di Milano a quello di Greco Milanese con la suddetta Convenzione approvata con la stessa legge 9 giugno 1904, n. 248, e' aggregata al mandamento IX di Milano.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
