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[1]L'art. 3 della legge 23 dicembre 1900, n. 449, e' sostituito dal seguente:
[2]«Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovrimposte provinciale e comunale, e' fatto in ogni anno fra terreni e fabbricati in proporzione delle somme d'imposta erariale principale inscritta sui fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e sui terreni, nei ruoli principali dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.
[3]«Per altro, nei Comuni nei quali l'imposta nuova erariale principale sui terreni supera l'antica, si terra' conto, agli effetti del riparto, della imposta nuova, anziche' della precedente.
[4]«Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori e' fatto, in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili iscritti nei ruoli».
Testo in vigore dal 15 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
