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[1]Il termine concesso dal terzo capoverso dell'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il completamento della istruzione dei fanciulli gia' occupati al lavoro e' prorogato al 1° luglio 1912.
[2]Il completamento puo' avvenire anche mediante la frequenza e il proscioglimento da scuole serali, festive, o private riconosciute.
Testo in vigore dal 16 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
