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[1]Allo scopo di costituire titolo alla 2ª o alla 3ª categoria debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
[2]1° affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;
[3]2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, a termini del Codice civile;
[4]3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni dodici, decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dello inscritto all'esenzione dal servizio di 1ª categoria.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
