Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria solo per i titoli relativi al padre e alla madre, di cui nei precedenti articoli 2 e 3, alla condizione pero' che il riconoscimento sia avvenuto estro dieci anni dalla nascita ed inoltre, per i titoli relativi alla madre, che questa sia nubile o vedova.

[2]Gli stessi figli naturali non possono pero' conseguire detta esenzione, quando esistano figli legittimi del comune loro padre o della comune loro madre.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-12-15;763~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari