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Ha diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo facente parte dell'esercito permanente o del corpo R. equipaggi, il quale abbia rinunciato al diritto spettantegli all'assegnazione o al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria per uno dei titoli previsti dalla legge.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
