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[1]Sono abolite tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), le quali siano contrarie alla presente legge.
[2]Con R. decreto sara' stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
