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[1]Il limite di statura per l'idoneita' al servizio militare nel R. esercito e' di un metro e cinquantaquattro centimetri.
[2]Il limite di statura per la riforma e' di un metro e cinquantatre centimetri.
[3]Gli inscritti che abbiano o superino la statura di un metro e cinquantatre centimetri, e non raggiungano quella di un metro e cinquantaquattro sono mandati rivedibili; trascorso pero' il periodo della rivedibilita' senza che abbiano raggiunto tale statura, sono riformati.
[4]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti - Spingardi.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
