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[1]Nella prima attuazione della presente legge, i posti di archivisti e di ufficiali d'ordine saranno conferiti a quei delegati di pubblica sicurezza che dal Consiglio d'Amministrazione non saranno ritenuti piu' adatti al servizio attivo, tenuto conto del rispettivo stipendio.
[2]Parimenti i posti di archivista potranno essere conferiti a quelli archivisti ed ufficiali d'ordine dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno che saranno ritenuti idonei dal predetto Consiglio di Amministrazione.
[3]I rimanenti posti, non riservati per legge ai militari, saranno conferiti a graduati del Corpo delle guardie di citta', ad agenti ausiliari ed a scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno.
Testo in vigore dal 3 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
