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[1]Le piante organiche e gli stipendi degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, sono stabiliti dagli allegati A e B alla presente legge.
[2]Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati.
[3]Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati gli ispettori generali ed i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Testo in vigore dal 3 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
