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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono approvate le seguenti proposte di modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, relative al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli:
[7]Art. 21. - Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:
[8]un comando;
[9]sei compagnie di disciplina;
[10]un carcere militare;
[11]due reclusori.
[12]Gli ufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena sono scelti fra gli ufficiali di qualsiasi arma in attivita', ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, e' in facolta' del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.
[13]TABELLA N. 6 degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a)
[14]20 colonnelli 32 tenenti colonnelli 52 maggiori 231 capitani 598 tenenti e sottotenenti (b) --- 933 totale ---
[15]Articolo aggiuntivo proposto (21-bis).
[16]Agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi, siano comandanti, e' concesso il seguente soprassoldo fisso:
[17]---------------------------------------------------+--------------- FUNZIONI O GRADO ¦ Somma annua ---------------------------------------------------+--------------- Direttore.................... ¦ 1200 Capo sezione................... ¦ 1000 Vice direttore e capitani veterani o contabili.. ¦ 800 Tenenti veterani e contabili........... ¦ 600
[18]Il soprassoldo fisso di L. 300, stabilito per gli ufficiali veterinari addetti ai depositi dell'allevamento cavalli e' soppresso.
[19]Agli ufficiali trasferiti effettivi nel personale dei depositi d' allevamento, spetta una sola razione foraggio e l'indennita' cavalli di L. 280.
[20]Nel suddetto senso sono modificate le tabelle II, III e IV annesse alla legge sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito (testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380).
[21]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[22]Data a Roma, addi' 13 giugno 1907.
[23]VITTORIO EMANUELE.
[24]Vigano'.
[25]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
[26]------------------------- (a) Per la carica di direttore dei depositi allevamento cavalli e limitatamente a meta' dei posti in organico, il Ministero della guerra e' autorizzato a trattenere ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che, per ragioni di eta', debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al loro collocamento in detta posizione.
[27](b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.
Testo in vigore dal 18 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
