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[1]E' approvata la seguente modificazione al testo unico dalle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto n. 380 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906:
[2]1. Nella tabella IV che stabilisce le indennita' di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente al comma b) aggiungere:
[3]«Ispettore capo di sanita' militare».
[4]2. Nella stessa tabella IV al comma f) sopprimere:
[5]«Ispettore capo di sanita' militare»;
[6]ed al comma m) aggiungere:
[7]«Ufficiali superiori melici vice direttori e relatori degli ospedali militari principali».
Testo in vigore dal 14 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
