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[1]Sono approvate le seguenti variazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300, del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906 o n. 647 del 30 dicembre 1906.
[2]1. All'art. 38 sostituire il seguente:
[3]Art. 38. - L'ispettorato di sanita' militare si compone di:
[4]un ispettore capo (tenente generale medico);
[5]tre ispettori (maggiori generali medici);
[6]un segretario (colonnello medico);
[7]un chimico farmacista (ispettore);
[8]un ufficio di segreteria.
[9]2. Alla tabella organica n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale, e' sostituita la seguente:
[10]TABELLA N. 1
[11]Degli ufficiali dello stato maggiore generale.
[12](Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).
[13]5 generali d'esercito; 45 tenenti generali; 89 maggiori generali; 1 tenente generale medico; 3 maggiori generali medici. ----- 143 totali. -----
[14]3. Alla tabella organica n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare, e' sostituita la seguente:
[15]TABELLA N. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare.
[16]19 colonnelli medici; 36 tenenti colonnelli medici; 115 maggiori medici; 273 capitani medici; 210 tenenti e sottotenenti medici (l). ----- 659 totale. -----
[17](1) In parte possono essere sostituiti dagli ufficiali medici di complemento.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
