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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata la maggiore assegnazione di L. 9,516.41 inscritta al capitolo n. 39-XII: Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 31, «Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) dell'esercizio 1908-909» per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 15 giugno 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 22 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
