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[1]Le somme che i comuni si obbligano di anticipare a titolo di contributo nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa, saranno versate in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata e portate indi, con decreti del ministro del tesoro, in aumento dei capitoli del bilancio della guerra coi fondi dei quali l'amministrazione gia' provvede, per la parte a suo carico, alle spese medesime.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 giugno 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 22 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
