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E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 310.62 al capitolo n. 127: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine», inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911, a titolo di reintegro di egual somma prelevata a favore del capitolo n. 64: «Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 22 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
