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[1]Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, e' istituito il capitolo 116 XI-bis colla denominazione: «Rimborso al Ministero della marina delle spese di stipendi e d'indennita' pagati a personale da esso dipendente per studi ed esperienze nell'interesse delle costruende stazioni radiotelegrafiche, eseguiti d'incarico del Ministero delle poste e dei telegrafi durante gli esercizi 1903-904 e 1904-905» con lo stanziamento di L. 14,970.
[2]A questo maggiore onere sara' fatto fronte con la diminuzione di L. 14,970 al capitolo 69-bis del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 istituito con l'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 477 «Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 aprile 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 7 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
