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[1]Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1921-22 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).
[2]L'avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio 1919-20, che sara' accertato, per ciascun Economato generale, col rendiconte consuntivo da presentarsi al Parlamento entro il mese di giugno 1921, ai sensi della legge 26, settembre 1920, n. 1311, sara' inscritto negli stati di previsione predetti, in adempimento del disposto degli articoli 1 e 4 del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, mediante decreto del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 14 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
