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[1]Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1922-23 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).
[2]L'avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio 1920-21, che sara' accertato, per ciascun Economato generale, col rendiconto consuntivo sara' inscritto negli stati di previsione predetti, in adempimento del disposto degli articoli 1 e 4 del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, mediante decreto del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 14 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
