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[1]A decorrere dal 1° luglio 1922 e' elevata da lire 110,000 a lire 480,000 la somma che viene annualmente stanziata, nel bilancio del Fondo per il culto, a beneficio delle Missioni italiane all'estero sottoposte al protettorato del Governo italiano, che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza.

[2]Colla stessa decorrenza il tesoro dello Stato corrispondera' l'annua assegnazione di lire 370,000 all'Amministrazione pel Fondo per il culto, quale concorso per le spese di istruzione e di beneficenza all'estero.

Testo in vigore dal 14 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-06-29;924~art4 · fonte del testo

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