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[1]L'Amministrazione del Fondo per il culto e' autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1922-23 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37: «Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze» senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
[2]L'Amministrazione stessa e' altresi' autorizzata a trasportare all'indicato capitolo le economie che risulteranno in sede di consuntivo sugli stanziamenti delle spese effettive ordinarie di competenza dell'esercizio 1922-23.
Testo in vigore dal 14 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
