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[1]L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1921-1922 in L. 300.000.000.
[2]I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterra' piu' opportuni.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 luglio 1922.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]PEANO.
[7]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009
