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L'art. 15 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 558, che fissa il limite della somma complessiva da inscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1921-922 al 1925-1926, in misura non superiore a quella recata dal progetto del bilancio del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1920-921, indipendentemente dalle spese per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie, e' abrogato.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-07-02;951~art4 · fonte del testo

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