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Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1922-23 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilita', e' stabilito nella somma di lire 3,000,000.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009
