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Il limite d'impegno nell'esercizio 1922-1923 per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'articolo 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e' fissato in lire 400,000, e quello per le concessioni di opere idrauliche, di cui all'articolo 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'articolo 22 della predetta legge 13 luglio 1911, n. 774, nel medesimo esercizio 1922-23, e' fissato in lire 500,000 per ciascuna categoria.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009
