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[1]Nel corso dell'esercizio 1911-912, il Governo e' autorizzato ad assumere in ruolo, in relazione alle esigenze dei servizi, fino a 200 nuovi ufficiali postali tele grafici a L. 1200 del quadro I della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, e fino a 100 ausiliarie a L. 1200 del quadro IV della tabella B annessa alla legge medesima, giusta la facolta' consentita dall'art. 19 della legge stessa.
[2]La spesa per corrispondere agli ufficiali postali-telegrafici le indennita' ad essi dovute durante il periodo di alunnato, fara' carico al capitolo l: «Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)»
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 giugno 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
