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[1]Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1911-12 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilita', e' stabilito nella somma di L. 600,000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' ((30 giugno 1911)).
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
