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L'Amministrazione del fondo per il culto e' autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1910-911 e 1911-1912 tutti i pagamenti del cap. n. 5 «Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altro leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze» senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
