Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilita dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e' per il Ministero dell'istruzione pubblica elevato a L. 15,000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
