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[1]E' data facolta' al Governo di disporre che l'assegnazione complessivamente autorizzata dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 1909, n. 404, per l'esercizio finanziario 1911-912 sia diminuita di una somma non superiore a L. 25,000,000 e aumentata corrispondentemente di una ugual somma l'assegnazione autorizzata per l'esercizio finanziario 1910-911.
[2]Le variazioni all'uopo occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
