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[1]E' data facolta' al Governo di disporre che l'assegnazione complessivamente autorizzata dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 1909, n. 404, per l'esercizio finanziario 1911-912 sia diminuita di una somma non superiore a L. 25,000,000 e aumentata corrispondentemente di una ugual somma l'assegnazione autorizzata per l'esercizio finanziario 1910-911.

[2]Le variazioni all'uopo occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-30;608~art13 · fonte del testo

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