Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per le rafferme, stabilite dalla presente legge, il sottufficiale non ricevera' alcun premio in capitale, ma all'atto in cui assumera' la prima rafferma gli sara' accordato come indennita' un assegno di lire 100 sulla propria massa individuale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
