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Se al termine della prima, seconda o terza rafferma, ovvero per rescissione di rafferma, il sottufficiale va in congedo illimitato, egli rimane, a norma del secondo capoverso dell'art. 2, ascritto alla milizia mobile sino al compimento della contratta ferma temporanea di dodici anni.
Testo in vigore dal 16 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
